Quando sono obbligatori i calcoli strutturali?
Secondo l’Art. 83, comma 1, del Testo unico sull’edilizia, riguardante le opere disciplinate ed i gradi di sismicità:
“tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche…, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.”
In pratica, per qualsiasi costruzione, che interessi la pubblica incolumità, a prescindere dal tipo di costruzione e dai materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica. Ma non tutte le strutture necessitano del Deposito presso l’ex Genio Civile, ora Settore Sismica.
Ad oggi, l’art. 94-bis, comma 1, let. c), del TUE DPR 380/2001 (modificato dallo Sblocca Cantieri DL 32/2019), tratta gli interventi “privi di rilevanza” per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Sono diverse le Regioni che hanno implementato il DL 32. Vediamo l’elenco predisposto dalla Regione Toscana:
Elenco delle opere non considerate strutturali.
A Nuove costruzioni
A.1 Tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2)complessivamente < 100 daN/m2 di altezza media < 3 m aventi superficie coperta inferiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali < 1,50 m.
A.2 Strutture temporanee (durata inferiore a 2 anni) o altezza media inferiore a 3 m, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq.
A.3 Opere di sostegno con fondazione diretta e altezza fuori terra, escluso la fondazione, con tutte le seguenti caratteristiche:
– altezza del terreno a tergo inferiore a 2,5 m;
– inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale < 15°;
– non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
– l’eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture viarie esistenti a monte o a valle.
A.4 Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate con tutte le seguenti caratteristiche:
– altezza inferiore a 4 m,
– inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale < 15°;
– non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
– l’eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture esistenti a monte o a valle.
A.5 Locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;
A.6 Serbatoi idrici, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza inferiore 300 mc ed altezza inferiore a 2,5 m ed eventuale copertura non praticabile.
A.7 Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico-tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici;
A.8 Loculi cimiteriali di superficie in pianta compresa inferiore a 20 mq;
A.9 Cappelle cimiteriali di superficie inferiore a 20 mq;
A.10 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché:
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- la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano
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A.11 Altri opere di carattere strutturale di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento
B Costruzioni esistenti
B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2)complessivamente < 100 daN/mq, di altezza media < 3 m aventi superficie coperta < 10 mq comprensivo di eventuale aggetto < 1,20 m.
B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere soprafinestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri o superficie inferiore a cinque metri quadrati;
B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie inferiore a 5 mq, senza modifiche significative dell’orizzontamento in termini di resistenza e di rigidezza.
B.4 Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture o l’affiancamento delle travi esistenti o l’affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso;
B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile variazione della larghezza del vano inferiore al 20%;
B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a 100 Kg per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10mq.
B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza inferiore a 7m, interni all’edificio, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell’edificio.
B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come non rilevanti devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell’edificio.
B.9 Altri interventi di carattere strutturale di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.